Art. 2.
(Obiettivi).

      1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

          a) favorire, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, opportunità per i giovani nei seguenti ambiti:

              1) cittadinanza attiva e informazione;

              2) cultura, mobilità, istruzione e promozione sociale;

 

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              3) occupazione, formazione, crescita professionale e inserimento lavorativo;

              4) conciliazione della vita professionale con quella sociale;

          b) sostenere l'acquisto in proprietà, da parte dei giovani, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;

          c) agevolare, mediante l'istituzione del prestito d'onore a fini formativi, l'accesso al credito da parte dei giovani che intendono seguire un percorso formativo di livello accademico o professionale;

          d) incentivare l'imprenditorialità giovanile, tramite l'applicazione di un regime fiscale sostitutivo per i giovani non occupati che intraprendono un'attività d'impresa o professionale in forma associata;

          e) incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.