1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire, ai fini di una reale partecipazione attiva e consapevole, opportunità per i giovani nei seguenti ambiti:
1) cittadinanza attiva e informazione;
2) cultura, mobilità, istruzione e promozione sociale;
3) occupazione, formazione, crescita professionale e inserimento lavorativo;
4) conciliazione della vita professionale con quella sociale;
b) sostenere l'acquisto in proprietà, da parte dei giovani, di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale;
c) agevolare, mediante l'istituzione del prestito d'onore a fini formativi, l'accesso al credito da parte dei giovani che intendono seguire un percorso formativo di livello accademico o professionale;
d) incentivare l'imprenditorialità giovanile, tramite l'applicazione di un regime fiscale sostitutivo per i giovani non occupati che intraprendono un'attività d'impresa o professionale in forma associata;
e) incentivare le regioni, le province e i comuni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, a promuovere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge.